[Principali scadenze della modulistica fiscale 2011]


Certificazione dei Compensi 2011
La certificazione prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Approvazione
Presentazione
Pagamento imposte
Trasmissione telematica
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Entro il 28 Febbraio 2011.
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Dichiarazione IVA Annuale 2011
Il modello di dichiarazione annuale IVA/2011 concernente l’anno d’imposta 2010 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2011.
La presentazione “in via autonoma” (cioè in forma non unificata) del modello di dichiarazione IVA relativa all’anno 2010 (modello IVA/2011) è prevista per alcune categorie di contribuenti, quali:
– le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2010;
– le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73, anche per periodi inferiori all’anno;
– i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest’ultimi abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo;
– i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
– i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;
– i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter (vedi paragrafo 2.3, lettera C);
– particolari soggetti (ad es., i venditori “porta a porta”), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
– i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2010, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc., vedi paragrafo 3.3, lett. B)).
Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).
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Con Provvedimento del 17/01/2011 sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva/2011 concernenti l’anno 2010, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2011 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nonché del modello Iva 74 bis con le relative istruzioni.
La presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.
Se il soggetto presenta la dichiarazione IVA autonoma, può:
– versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
– rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il soggetto è tenuto invece a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può:
– versare in unica soluzione entro il 16 marzo;
– versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione
dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
– rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell’importo di ogni rata successiva alla prima;
– rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
La dichiarazione IVA, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2011 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonomaovvero entro il 30 settembre 2011 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.
Modello AA5/6 2011
Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA (enti, associazioni, ecc., che non esercitano un’attività rilevante agli effetti dell’IVA) per richiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539, nonché per comunicare l’avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
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- Il presente modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica.
- il presente modello deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui è avvenuta l’estinzione o le operazioni.
Modello AA7/10 2011
Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività, previste dall’art. 35 nonché per la domanda di attribuzione del codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539.
Approvazione
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- Entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di alcuno dei dati comunicati in precedenza o dalla data di cessazione dell’attività stessa.
- Entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di alcuno dei dati comunicati in precedenza o dalla data di cessazione dell’attività stessa.
Modello AA9/10 2011
Il presente modello deve essere utilizzato dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi (artisti o professionisti) per le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività, previste dall’art. 35.
Approvazione
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- Il modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di alcuno dei dati comunicati in precedenza o dalla data di cessazione dell’attività stessa.
- Il modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di
variazione di alcuno dei dati comunicati in precedenza o dalla data di cessazione dell’attività stessa.
Comunicazione Annuale Dati IVA 2011
La comunicazione annuale dati IVA è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.
Nel presente modello il contribuente deve sostanzialmente riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest’ultimo adempimento), al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.
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Con Provvedimento del 17/01/2011 è stato approvato il modello di dichiarazione Comunicazione Annuale Dati IVA/2011 con le relative istruzioni.
Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente per via telematica.
- Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Modello ANR/3 (Dichiarazione di Identificazione Diretta riservata ai non residenti) 2011
Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, esercenti attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità Europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, che ai sensi dell’art. 17, secondo comma, intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, assolvendo gli obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall’applicazione di tale tributo direttamente.
Il modello ANR deve essere altresì utilizzato per comunicare le variazioni di uno o più dei dati indicati nella dichiarazione per l’identificazione diretta ovvero per comunicare la cessazione dell’attività.
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Modello Comunicazione di Dichiarazione d'Intento 2011
A decorrere dall’anno d’imposta 2005, i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi ricevute.
Si ricorda che la facoltà di acquistare senza pagamento dell’imposta è riservata ai c.d. esportatori abituali, coloro, cioè, che nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti hanno registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.
Approvazione
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- La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.
- La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute deve essere effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d’intento è stata ricevuta.
Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale 2011
Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi.
Approvazione
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- Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica.
- Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica.
Modello 770 Ordinario 2011
Il Mod. 770 ORDINARIO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2010 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.
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Con provvedimento del 17/01/2011 è stato approvato il modello 770/2011 Semplificato, relativo all’anno 2010, con le istruzioni per la compilazione.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata esclusivamente per via telematica.
- Entro il 1 Agosto 2011.
Modello 770 Semplificato 2011
Il Mod. 770 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2010 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2010 per il periodo d’im-posta precedente.
Approvazione
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Con provvedimento del 17/01/2011 è stato approvato il modello 770/2011 Ordinario, relativo all’anno 2010, con le istruzioni per la compilazione.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata esclusivamente per via telematica.
- Entro il 1 Agosto 2011.
Unico 2011 Persone Fisiche
Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti nei seguenti casi:
- se hanno conseguito redditi nell’anno 2009 e non rientrano nelle condizioni di esonero;
- se sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i seguenti contribuenti:
- i lavoratori dipendenti che abbiano cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2010 e/o CUD 2009), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- se sono lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste;
- se sono lavoratori dipendenti e sono state loro riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2010 o CUD 2009);
- se sono lavoratori dipendenti e hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- se hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi
- quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- se sono lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- se hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
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Unico 2011 Società di Persone
Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO SP - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE (vedere in Appendice la voce ”GEIE”).
ATTENZIONE Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata. Si ricorda che il comma 5-bis dell’art. 73 del TUIR, stabilisce che, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
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Unico 2011 Società di Capitali
Il Modello “UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES):
1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
Il presente Modello “UNICO 2010 - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere altresì presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:
- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000.
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Unico 2011 Enti non Commerciali
Il Modello “UNICO - Enti non commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti all’IRES, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.
L’art. 73, comma 1, del TUIR individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sub lett. c), quelli che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e, sub lett. d), quelli di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (ivi comprese le società e le associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR). Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
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Modello IRAP 2011
Il Modello IRAP 2010 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
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Deleghe di Pagamento 2011
La Delega F24 va usata per pagare: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; ICI; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale e quanto altro previsto.
Per pagare tutte le somme dovute (compresi interessi e sanzioni) in caso di: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

La Delega F24 Accise va usata per pagare: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; ICI; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale; Accise e Versamenti di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Per pagare tutte le somme dovute (compresi interessi e sanzioni) in caso di: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atti di contestazione delle sanzioni; Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

La delega F23 va utilizzata per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni pecuniarie e somme dovute a seguito di contravvenzioni, verbali-ingiunzioni, ecc.; eventuali interessi vanno sommati al tributo cui si riferiscono e indicati cumulativamente.

La Delega F24 Elementi Identificativi va utilizzata per pagare:
- IVA ai fini dell’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1, comma 9 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge n. 286 del 24 novembre 2006);
- Altre tipologie di pagamento per le quali non è prevista la compensazione con crediti ed è prevista l’indicazione di particolari elementi identificativi.

Il modello F24 enti pubblici è utilizzato per il pagamento di:
a) ritenute alla fonte operate per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ritenute alla fonte operate per l’addizionale comunale all’IRPEF, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni; c) ritenute alla fonte operate per l’addizionale regionale all’IRPEF, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Studi di Settore 2011
Gli studi di settore sono uno strumento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi delle singole attività economiche. Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, sia anche numerosi altri elementi "strutturali" e di tipo obiettivo che caratterizzano l'attività e il contesto economico in cui questa si svolge.
Approvazione
Presentazione
Pagamento imposte
Trasmissione telematica
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Consolidato Nazionale e Mondiale 2011
Il presente modello deve essere utilizzato:
– dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (“consolidato nazionale”), compilando, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS;
– dai soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (“consolidato mondiale”), compilando, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.
Approvazione
Presentazione
Pagamento imposte
Trasmissione telematica
- La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo).
I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazionedel bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato. In base al citato art. 17, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Tali termini vanno riferiti al bilancio o rendiconto della società o ente consolidante.
-Il presente modello di dichiarazione deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Parametri Imprese e Professioni 2011
Nel modello Parametri Impresa, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2010, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa per i quali non sono approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d’imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso
dell'anno impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge Finanziaria 2007.
L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), modificando l’art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclusione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri:
a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009 e l’inizio attività sia avvenuto nel corso del periodo d’imposta, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2010 devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti arti e professioni per i quali non sono approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplcabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d’imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso dell'anno impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge Finanziaria 2007.
L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), modificando l’art. 10 della legge n.146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclusione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri:
a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009 e l’inizio attività sia avvenuto nel corso del periodo d’imposta 2009, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.
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Redditometro 2006-2009
E' un nuovo modulo che consente in ogni momento di verificare la coerenza di quanto dichiarato da un contribuente rispetto al sistema di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, per redditi di persone fisiche a partire dall'anno 2006 fino al 2009.
Quando l'Amministrazione Finanziaria comunicherà le modalità di calcolo per i redditi dal 2010 in poi, sarà nostra cura valutare la predisposizione del Redditometro 2010.
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